Il difficile inquadramento delle polizze unit linked

Il difficile inquadramento delle polizze unit linked
25 Novembre 2016: Il difficile inquadramento delle polizze unit linked 25 Novembre 2016

Quelle unit linked sono una particolare tipologia di polizze vita che possono essere caratterizzate da un alto contenuto speculativo, in quanto il premio pagato dall’assicurato viene investito dalla Banca o dalla Compagnia di Assicurazione emittente in fondi di investimento. Tali fondi di investimento hanno generalmente ad oggetto azioni. Di conseguenza, il rendimento della polizza dipende dall’andamento del fondo (e delle azioni dalle quali esso è costituito). L’aleatorietà che contraddistingue il rendimento delle azioni ed il loro conseguente carattere speculativo ha portato la giurisprudenza a chiedersi se le ridette polizze unit linked possano rientrare tra i contratti assicurativi o se, piuttosto, non siano da configurarsi come contratti finanziari. La distinzione non ha finalità meramente esegetiche e/o dogmatiche. I contratti finanziari, soprattutto quelli aventi ad oggetto strumenti altamente speculativi (come ad es. le azioni), sono infatti assoggettati ad una disciplina particolarmente rigida, finalizzata a garantire che il contraente sia consapevole del “rischio” che sta correndo. Tale problematica è stata di recente affrontata dalla Corte d’appello di Bologna, con la sentenza 1396/2016 del 28.07.2016, che, riprendendo il criterio elaborato sul punto dalla Corte di Cassazione, ha ribadito come il criterio discretivo tra contratto assicurativo e finanziario sia costituito dalla misura in cui il rischio, nel caso concreto, sia posto a carico dell’assicurato e dell’assicuratore. In applicazione di tale criterio, ogniqualvolta “i rischi addossati all’assicurato e derivanti dalla gestione finanziaria dei premi investiti in fondi di investimento siano tali da comprimere, o addirittura rendere assente la componente assicurativa”, si sarà in presenza di un prodotto finanziario. Di conseguenza, sempre ad avviso della Corte di Appello di Bologna, troverà applicazione il T.U.F.. Ovviamente valutare quanto incida la distribuzione del rischio sull’equilibrio assicurativo e decidere in quali casi il rischio adossato all’assicurato annulli la finalità di garanzia assicurativa non sarà una cosa semplice…

Altre notizie